La CONSOB limita le operazioni speculative

In data 17 marzo 2020, alla luce delle forti turbolenze innescate negli ultimi giorni dalla pandemia da Covid-19, la Consob ha adottato due provvedimenti volti da una parte a contenere la volatilità dei mercati finanziari ( delibera n. 21303) e dall’altra a rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società italiane quotate in Borsa ( delibera n. 21304).

In particolare, la Consob con la delibera n. 21303 ha introdotto un divieto alle posizioni nette corte da parte degli investitori su tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano.

In base al divieto, che fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 e del 17 marzo, è vietata ogni forma di operazione ribassista, anche OTC, e anche se effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari. Sono vietate anche le operazioni ribassiste intraday.

delibere Consob 21303 e 21304 del 17/03/2020

A titolo esemplificativo, così come evidenziato nelle FAQ rese disponibili dall’Autorità di Vigilanza, l’operatività in strumenti legati a indici (come futures e altri derivati, ETF, certificates) è vietata anche in acquisto sui prodotti che replicano il sottostante a ribasso e qualora il peso complessivo sull’indice delle azioni soggette a restrizioni sia superiore al 20%.

Il divieto durerà tre mesi a partire dall’entrata in vigore.

La decisione di applicare misure restrittive sull’intero listino è stata adottata con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità del mercato, anche alla luce delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall’ESMA e dalle autorità di vigilanza di Austria, Spagna, Francia, Belgio e Grecia.

Delibera Consob 21303 del 17 marzo 2020

Testo integrale qui

1. Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, in relazione alle azioni indicate nell’allegato 1 alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del citato Regolamento UE n. 236/2012, per un periodo di tre mesi dalla data della presente delibera.

2. Il divieto si applica a chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o in Paesi esteri, anche al di fuori dell’Unione Europea.

3. Si specifica, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica all’attività di market making, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento, purché il soggetto che la pone in essere sia iscritto nell’elenco tenuto dall’ESMA.

4. Si specifica, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del citato Regolamento UE n. 236/2012, che il divieto non si applica alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell’allegato 1 alla presente delibera, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell’indice.

5. Si specifica, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura della componente azionaria di obbligazioni convertibili acquistate precedentemente.

6. Si specifica, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura di diritti di opzione acquistati precedentemente.

La presente delibera viene trasmessa all’ESMA e a Borsa Italiana spa e pubblicata nel sito internet e sul Bollettino della Consob.

Delibera Consob 21304 del 17 marzo 2020

testo integrale qui

Ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del Tuf, è prevista, per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall’entrata in vigore della presente delibera, e salvo revoca anticipata, i) l’ulteriore soglia dell’1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A dell’allegato elenco e ii) l’ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B dell’allegato elenco.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall’art. 119-bis del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente Delibera, detenga una partecipazione al capitale votante delle società quotate di cui all’allegato elenco superiore alle soglie sopra previste sub i) e ii) ed inferiore alle soglie di cui all’art. 120 comma 2 del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.

La CONSOB limita le operazioni speculative ultima modifica: 2020-03-27T18:45:42+01:00 da Redazione