Energia conciliazione obbligatoria 2017

Energia conciliazione obbligatoria 2017

Dal gennaio 2017, in caso di controversie con un fornitore di energia diventa obbligatorio, dopo il reclamo formale all’operatore senza che si sia giunti ad un accorto, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas.

Solo dopo un eventuale insuccesso delle procedure di conciliazione si può eventualmente rivolgersi al giudice.

Il consumatore che lamenta problemi con i gestori di luce e gas dovrà obbligatoriamente tentare la conciliazione come regolata dal cosiddetto “TICO” (Testo Integrato Conciliazione ) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica con delibera n. 209/2016.

bollette contestate, conciliazione obbligatorie

Il tentativo di conciliazione può svolgersi presso:

1) il Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
2) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3) gli organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.

Il primo incontro presso il servizio di conciliazione deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, ad ogni modo, la procedura dovrà obbligatoriamente concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Il cliente, come già avviene oggi, in caso di problemi con l’operatore dovrà sempre inviare il reclamo al fornitore e, in caso di risposta parziale o non soddisfacente, entro il termine massimo di 1 anno dall’invio del reclamo stesso potrà attivare la procedura di conciliazione.

Nel caso la risposta non arrivi la domanda di attivazione potrà avvenire dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo. Lo svolgimento del primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti. Comunque si considererà come ‘tentativo di conciliazione’ il primo incontro davanti al conciliatore anche se si concludesse senza accordo o i casi di mancata comparizione della controparte, fermi restando gli eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dell’operatore inadempiente.


La domanda, di regola, deve essere presentata in modalità telematica sul sito web dell’ Autorità Energia Elettrica e Gas ma, in caso di difficoltà dell’utente nell’utilizzo del web, si potrà optare per un invio a mezzo posta o fax o eventuali altri canali indicati nel sito, ferma restando la gestione on line dell’intera procedura.

Una volta verificata l’ammissibilità della domanda, il Servizio di Conciliazione comunica in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione

Le parti si incontrano anche a distanza, con procedure di web conferenza, di fronte ad un conciliatore imparziale.  Nel caso si giunga ad un accordo il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo. Le parti possono prendersi 7 giorni di tempo per decidere se accettare o meno la conciliazione.

Lo stesso vrbale, con esito negativo è la condizione necessaria da presentare per procedere con un’azione legale.

admin-Salvatore

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Energia conciliazione obbligatoria 2017 ultima modifica: 2017-01-30T18:08:29+01:00 da Blogs Da Seguire